Il mountainbiking sui sentieri stretti è fondamentalmente vietato | Club Alpino Svizzero CAS
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Il mountainbiking sui sentieri stretti è fondamentalmente vietato

In merito alla lettera Il mountainbiking sui sentieri non è fondamentalmente vietato,«Le Alpi» 02/2021

Nella legge sulla circolazione stradale del 1958, quindi di gran lunga precedente alla comparsa delle mountain bike, la questione non è se queste ultime siano adatte ai sentieri escursionistici, bensì la sicurezza di pedoni ed escursionisti. La legge sulla circolazione stradale è stata fatta per proteggere gli utenti della strada più deboli, affinché quelli più forti non possano semplicemente imporsi (diritto del più forte). Quale escursionista non è mai stato spaventato da un ciclista lanciato a capofitto su uno stretto e ripido sentiero, riuscendo per poco a salvarsi sul suo margine? L’articolo 43 recita: «I veicoli a motore e i velocipedi nono devono usare le strade che non sono adatte o non sono manifestamente destinate alla loro circolazione, come le strade pedonali, in particolare per il turismo a piedi.» Uno stretto sentiero sul quale gli escursionisti devono camminare in fila indiana sono perciò fondamentalmente vietati ai mountain biker, anche in assenza di un’esplicita indicazione. I cartelli di divieto esistono solo laddove i percorsi sarebbero sufficientemente larghi, ma i pedoni sono minacciati dai ciclisti per altri motivi (p.es. ripidità). I ciclisti si irriterebbero se gli escursionisti occupassero le loro piste ciclabili. Ma vale anche il contrario.

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