Il mountainbiking sui sentieri non è fondamentalmente vietato | Club Alpino Svizzero CAS
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Il mountainbiking sui sentieri non è fondamentalmente vietato

In merito alla lettera Cantoni e comuni violano la legge, «Le Alpi» 11/2020

L’interpretazione della legge non è corretta. Molti di coloro che si confrontano solo superficialmente a questo argomento fanno riferimento all’art. 43 cpv. 1 della Legge sulla circolazione stradale. Ma se si interpreta correttamente l’articolo e si procede parallelamente a un sopralluogo sul terreno, le cose diventano molto più chiare: «[…] velocipedi non devono usare le strade che non sono adatte o non sono manifestamente destinate alla loro circolazione […]». Un sentiero escursionistico fino a T2 è decisamente adatto al mountainbiking, anzi, è addirittura invitante. E, per i ciclisti esperti, quelli fino a T3 rappresentano un piacere. Il commento dell’Ufficio prevenzione infortuni non è stato citato fino alla fine, poiché in realtà continua: «Nell’ambito di ogni tratto di sentiero, il/la biker dovrà perciò valutare se questo sia adatto a essere percorso con una MTB.» E questo è anche il motivo per cui la percorrenza dei sentieri in mountainbike non è fondamentalmente vietata, tranne qualora un cantone, un comune o un proprietario fondiario non esprimano un divieto concreto. Quindi, cantoni e comuni non violano la legge. È corretto che taluni cantoni promuovano addirittura il mountainbiking, e con successo. Poiché si tratta di uno sport nella natura al pari di ogni altra disciplina alpina. Altrimenti bisognerebbe vietare anche lo sciescursionismo, l’arrampicata sportiva con la corda e quella alpina con ramponi e piccozza. Anche a me piace andare da solo in montagna. Proprio per questo intraprendo a volte escursioni in T4, dove non ho mai incontrato alcun problema con i mountainbiker. Ognuno lo può provare da sé e ne sarà entusiasta – che si tratti di escursionismo alpino o di mountainbiking.

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