Capanne CAS: vige il diritto del lavoro | Club Alpino Svizzero CAS
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Capanne CAS: vige il diritto del lavoro

Nelle capanne più discoste è difficile rispettare il contratto collettivo di lavoro. Ma si prospetta una soluzione intermedia.

In linea di principio, i ­gestori delle capanne CAS devono attenersi al con­tratto collettivo nazionale di lavoro della ristorazione (CCNL). Il Consiglio federale non ha voluto scioglierle dalla validità generale. Il CCNL attuale è in vigore per il periodo ­2017-2020. Tutta­via, il Consiglio federale
ha sollecitato le parti a cercare una soluzione accet­tabile per le capanne in vista del nuovo contratto col­lettivo. I primi colloqui sono ora approdati a una solu­zione intermedia con un regolamento d’eccezione valido da subito: i collaboratori dei rifugi di montagna il
cui accesso richiede più di due ore a piedi possono ­essere occupati fino a 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali potranno beneficiare di sei giorni consecutivi
di riposo. A tutte le altre capanne si applica quanto vale per gli esercizi pubblici a valle: i collaboratori hanno diritto a due giorni di riposo a settimana. Non sono ­soggette al CCNL le capanne non custodite e quelle ­gestite su una base di volontariato.

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