Capanne CAS: vige il diritto del lavoro
Nelle capanne più discoste è difficile rispettare il contratto collettivo di lavoro. Ma si prospetta una soluzione intermedia.
In linea di principio, i gestori delle capanne CAS devono attenersi al contratto collettivo nazionale di lavoro della ristorazione (CCNL). Il Consiglio federale non ha voluto scioglierle dalla validità generale. Il CCNL attuale è in vigore per il periodo 2017-2020. Tuttavia, il Consiglio federale
ha sollecitato le parti a cercare una soluzione accettabile per le capanne in vista del nuovo contratto collettivo. I primi colloqui sono ora approdati a una soluzione intermedia con un regolamento d’eccezione valido da subito: i collaboratori dei rifugi di montagna il
cui accesso richiede più di due ore a piedi possono essere occupati fino a 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali potranno beneficiare di sei giorni consecutivi
di riposo. A tutte le altre capanne si applica quanto vale per gli esercizi pubblici a valle: i collaboratori hanno diritto a due giorni di riposo a settimana. Non sono soggette al CCNL le capanne non custodite e quelle gestite su una base di volontariato.